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Obbligo catene a bordo o pneumatici invernali dal 15 novembre al 15 aprile

Dal 2010 il nuovo Codice della strada (legge n° 120 del 29 luglio 2010) ha fornito la possibilità agli enti gestori del traffico stradale (Anas, Province, Comuni, società per le Autostrade e in rari casi le Regioni) di imporre l’obbligo agli...
Data:

25 novembre 2023

Tempo di lettura:

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Dal 2010 il nuovo Codice della strada (legge n° 120 del 29 luglio 2010) ha fornito la possibilità agli enti gestori del traffico stradale (Anas, Province, Comuni, società per le Autostrade e in rari casi le Regioni) di imporre l’obbligo agli automobilisti di avere catene a bordo o in alternativa di montare pneumatici invernali nel periodo compreso tra il 15 Novembre e il 15 Aprile (salvo proroghe) per la percorrenza in determinati tratti stradali. Se questo obbligo non viene rispetto, si può andare incontro a della salate sanzioni amministrative che vanno dagli 80 euro fino ai 318 euro.

Per i veicoli a quattro ruote, incluse le auto, i tir e i mezzi pesanti, purché non abbiamo montati i pneumatici "quattro stagioni", ossia quelli adatti ad affrontare sia la stagione estiva che quella invernale.

Pneumatici invernali: E’ quindi necessario dotare il proprio veicolo di pneumatici dello spessore di almeno 1,6millimetri, anche se la legge consiglia a tutti gli utenti almeno 4 millimetri di battistrada. In generale, le gomme termiche idonee sono quelle omologate dalla Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche. In questi casi, saranno munite del previsto marchio di omologazione.

Segnaletica Stradale: Quest'obbligo e la relativa disposizione devono essere resi noti con l’impiego della segnaletica stradale verticale prescritta e riportata nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, introdotto con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. A partire dal punto di impianto del segnale, parte l’obbligo di circolare con catene da neve o con pneumatici da neve.

Montaggio delle Catene: Quanto al montaggio delle catene, la normativa nazionale non prevede specifiche disposizioni. È necessario ricorrere alla Convenzione Internazionale sulla circolazione stradale, conclusa a Vienna nel 1968, dove è specificato che il segnale D,9 “Obbligo di catene” indica che “i veicoli che circolano sulla strada all’inizio della quale esso è posto sono obbligati a circolare con catene per neve almeno sulle due ruote motrici”.

Sanzioni: Chi viaggia senza catene (o altri dispositivi antisdrucciolevoli a bordo o pneumatici da neve) dove previsto da apposita segnaletica commette una violazione al Codice della strada.

La sanzione è differenziata a seconda che l’utente si trovi dentro al centro abitato o fuori:

centro abitato: sanzione amministrativa minima di 41,00 euro, come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada;
fuori dai centri abitati: sanzione amministrativa minima di 84,00 euro, come previsto dall’art. 6 commi 4 lett. e) e 14 del Codice della strada.
In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. Quando non viene rispettato l’ordine è prevista una sanzione pecuniaria di 84,00 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.
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Ultimo aggiornamento pagina: 25/11/2023 12:38:49

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